Pubblico integralmente dalblog D-Avanti di Tommaso Caldarelli.
L’avvocatura dello Stato ha presentato alla Corte Costituzionale un memoriale di ventuno pagine in cui viene chiarita la posizione difensiva che si intende tenere in udienza riguardo alla Questione di Legittimità Costituzionale sollevata sul Lodo Alfano.
La tesi su cui si basa la linea di difesa è semplice, e vecchia: Il Lodo alfano è non solo legittimo, ma doveroso, perchè un uomo di governo non può essere chiamato a rispondere davanti a un giudice mentre è in carica, in quanto…ha di meglio da fare, nel senso che ha un mandato per governare e se sta troppo tempo in tribunale si finisce per danneggiare “l’interesse generale all’esercizio efficiente delle funzioni pubbliche”. Inoltre, molto spesso succede che “la sola minaccia di un procedimento penale può costringere alle dimissioni prima che intervenga una sentenza ed anche quando i sospetti diffusi presso la pubblica opinione si sono dimostrati infondati”. Quindi, tanto vale lasciar governare chi deve farlo, senza che ne venga turbata “la serenità”.
Questa impostazione, come abbiamo detto, non è nuova. Vittorio Emanuele Orlando, grande giurista di epoca Giolittiana, liberale, poi fascista di comodo, autodefinitosi “fieramente mafioso” perchè per lui la mafia era la somma dei valori del popolo siciliano, ne era un grande fan. Le cariche monocratiche vanno dotate di immunità assoluta, diceva, perchè esse devono esercitare le loro funzioni in piena libertà: se arrestano il Presidente del Consiglio, non c’è più nessuno che governa.
Ecco, ma oggi questo non sta scritto da nessuna parte, cioè non sta scritto in Costituzione, che è il posto dove dovremmo cercare se volessimo prendere in considerazione una ipotesi del genere. Le immunità previste dalla Carta sono quelle per il Presidente della Repubblica (art.90), e per i parlamentari (art.86). Mai si accenna a delle garanzie per la Presidenza del Consiglio: il Capo del Governo e i Ministri godono delle immunità garantite ai parlamentari, nel caso siano anche deputati o senatori (sono quindi insindacabili, irresponsabili per gli atti di funzione e non sottoponibili a misure detentive senza l’assenso della Camera di appartenza). Che le cariche di vertice siano improcessabili per i reati comuni, non è scritto.
E quando il Costituente ha voluto scrivere, lo ha fatto; se non ha scritto, è inutile che stiamo ad inventarci che questo è un interesse “diffusamente tutelato” in Costituzione. Non si può ipotizzare una legge implicita dove c’è una frase esplicita, dice il mio prof: si indichi l’articolo della Costituzione, si indichi il punto scritto in cui questo interesse gode di ampia tutela, e inizieremo a discuterne.
E’ probabile che la Costituzione nulla comandi al riguardo perchè la nostra è una forma di governo parlamentare, e il capo del Governo, in caso di impedimento, è comunque e sempre sostituibile con qualcun altro che possa godere della fiducia del Parlamento. Non così per il Presidente della Repubblica, che è una carica di garanzia, non così per i Parlamentari, che hanno una durata predeterminata (la legislatura). Infatti, loro hanno delle immunità, perchè sono insostituibili: il Capo del Governo non lo è, e quindi la tesi di Orlando è, mi pare, inapplicabile.
Peraltro anche dove il Capo del Governo è davvero insostituibile, ovvero in America, quando qualcuno si è azzardato a dire che il Presidente non poteva essere giudicato (Nixon, 1982 1972), o che non poteva essere processato finchè doveva adempiere ai propri obblighi di stato (Clinton, 1997), la Corte Suprema si è messa a ridere, e ha chiarito che la separazione dei poteri non mette nessuno al di sopra delle leggi e che le attribuzioni di poteri costituzionali non devono diventare scuse per ottenere privilegi.
Mi sembra che qui, poi, si stia suggerendo alla Corte Costituzionale di ritirare fuori dal cassetto una sua antica giurisprudenza, che ha iniziato ad essere disapplicata piu o meno intorno al 93, quella del “bilanciamento degli interessi Costituzionali”: secondo questa giurisprudenza, il Costituente avrebbe dato indicazione affinchè fra l’interesse di chi chiama davanti a un giudice una carica politica per avere una sentenza, e l’interesse a far governare tranquillo un uomo di stato, prevarrebbe il secondo, sacrificando l’interesse della parte lesa: mi dispiace signora, non abbiamo tempo per i suoi diritti. Fortunatamente questo indirizzo, come abbiamo detto, è oramai abbandonato in favore di nuove e più corrette interpretazioni (sent. 58/2000, la cosiddetta”svolta”).
Riassumendo, da parte della Avvocatura si afferma che sarebbe ammissibile una deroga all’articolo 3 primo comma, quello che dice siamo tutti uguali davanti alla legge, sulla base di un interesse diffuso che non è scritto da nessuna parte; allo stesso modo viene sacrificato il diritto all’ azione in giudizio, a poter avere un regolare processo insomma (art.24), a favore di questo interesse fantasma. Ma la Corte da questo orecchio ci sente male: per lei l’articolo 3 è un “principio supremo dell’ordinamento”, e come tale non sono ammissibili deroghe: neanche con una riforma costituzionale si potrebbe introdurre una disciplina derogatoria.
Una legge del genere è talmente doverosa che non esiste in nessuna altra parte del mondo. Questa legge non è conforme a Costituzione, e questo memoriale è suicida. Se la Corte decidesse per la costituzionalità del Lodo, sarebbe una decisione molto politica.
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